Confisca per equivalente e sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia: la parola alle Sezioni Unite



Con ordinanza del 16 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022 n. 15229), la S.C. di Cassazione, sezione III penale, ha rimesso alle sezioni unite la risoluzione di una questione delicata ed assai controversa  in tema di confisca per equivalente.
Si tratta di decidere se possa essere oggetto di applicazione retroattiva, o meno, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha esteso a tutte le ipotesi di confisca previste dall’art. 322 ter c.p. (e, dunque, anche alla confisca per equivalente contemplata da questa disposizione) la possibilità di applicare la regola contenuta nell’art. 578-bis c.p.p. che consente al giudice dell’impugnazione di ordinare la misura ablatoria anche con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione o per amnistia.
La questione da dirimere è stata così riassunta: “se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato”, e il fatto sia stato commesso prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 3 del 2019.
V’è attesa per la decisione della Corte di legittimità: la tematica ha un notevole impatto pratico e la decisione è destinata a riverberarsi sulla sfera patrimoniale degli imputati già prosciolti da delitti tributari per le cause estintive del reato di cui trattasi (prescrizione e amnistia).