Novità normative nel settore agroalimentare: la nuova causa estintiva delle contravvenzioni igienico-sanitarie introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150



Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (c.d. Riforma Cartabia) ha inciso in modo significativo anche nel settore agroalimentare, attraverso la previsione, a determinate condizioni, di una nuova causa estintiva delle contravvenzioni igienico-sanitarie di cui all’art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, attraverso l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore (autorità di vigilanza ovvero organi di polizia giudiziaria).
Le norme incriminatrici interessante dalla novella legislativa sono notoriamente quelle di più frequente applicazione nella prassi, in quanto storicamente tese a contrastare le condotte di impiego, vendita, somministrazione o introduzione di sostanze alimentari contaminate, in stato di degrado o di cattiva conservazione o, comunque, non conformi alle disposizioni di legge.
Le nuove previsioni deflattive si collocano nel capo III del Titolo V del D. Lgs. n. 150 del 2022, intitolato per l’appunto “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”.
In particolare, in esordio, l’art. 70 - intervenendo nel corpo della L. n. 283 del 1962 mediante l’introduzione degli artt. 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12- nonies della Legge n. 283 del 1962 - si propone di disciplinare la nuova causa estintiva, applicabile alle contravvenzioni in cui il danno o il pericolo alle stesse riconnesso è suscettibile di eliminazione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie.
Il meccanismo estintivo è esteso anche alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda), mentre non opera nei casi in cui la contravvenzione concorre con un delitto.
La ratio della riforma, del resto chiaramente espressa nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consiste all’evidenza nella riduzione del numero dei processi e, prima ancora, del carico di lavoro delle Procure della Repubblica.
Si tratta di un sistema deflattivo che ricalca le positive esperienze maturate in altri ambiti, ed in particolare in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 758 del 1994) ed in materia ambientale (art. 318-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006).
Tale sistema sembra tuttavia destinato ad incontrare non poche difficoltà applicative in ambito alimentare, derivanti dal fatto che le fattispecie incriminatrici di cui all’art. 5 della L. n. 283 del 1962 sono tendenzialmente ricostruite come reati di reato di pericolo astratto, il che renderà disagevole definire di volta in volta il danno o pericolo in concreto suscettibile di essere eliminato per il tramite di condotte ripristinatorie o risarcitorie.
Per il dettaglio degli aspetti procedurali ci si riporta al testo dei citati artt. 12-ter e seguenti, non senza sottolineare che si riscontrano previsioni innovative, quali ad esempio quella, di cui all’art. 12-ter, che consente all’organo accertatore di imporre specifiche misure volte alla cessazione di situazioni pericolose, anche tenuto conto del contesto produttivo, organizzativo e lavorativo del contravventore e/o di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza, l’igiene alimentare e la salute pubblica.
Ci si limita qui a segnalare che l’art. 12-quater stabilisce che l’organo accertatore, entro trenta giorni dal termine di adempimento, debba verificare la corretta attuazione delle prescrizioni e l’eliminazione della violazione. In caso di esito positivo della verifica, il contravventore viene ammesso al pagamento in sede amministrativa, entro trenta giorni, di una somma pari al sesto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, al fine di conseguire in tal modo l’estinzione del reato.
Si soggiunge ancora, infine, che sempre nel termine di trenta giorni per provvedere al pagamento, il contravventore che per le proprie condizioni economiche sia impossibilitato ad adempiere, può chiedere in via alternativa l’ammissione alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, secondo la scansione procedurale puntualmente disciplinata dall’art. 12-quinquies.

Andrea Cianci e Andrea Moretti