Nuove disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale: le modifiche apportate al codice penale e al D.Lgs. 231/2001



In data 22 marzo 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 68) la legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto ‘Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale’.
Si tratta di un intervento normativo che si propone l’obiettivo di rafforzare gli strumenti previsti dall’ordinamento per la tutela del patrimonio culturale, con particolare riguardo ai beni mobili, evidentemente più esposti al rischio di divenire oggetto di condotte illecite, attesa la loro natura.
Tale intento è dal legislatore perseguito attraverso due principali direttrici: da un lato, mediante l’introduzione di nuove fattispecie di reato, con l’inasprimento della risposta sanzionatoria e l’ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca; dall’altro, attraverso l’inclusione di alcuni delitti contro il patrimonio culturale nell’ambito dei reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, come tali idonei dunque a determinare l’insorgenza di una responsabilità anche a carico della persona giuridica.
Quanto al primo profilo, la legge interviene apportando modifiche al codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice di cui all’art. 3 bis c.p., mediante l’introduzione di un nuovo Titolo VIII-bis, dedicato per l’appunto ai delitti contro il patrimonio culturale, nel quale vengono inserite, oltre alle fattispecie incriminatrici di nuova introduzione, anche quelle già contemplate dal Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 42/2004, come modificate dall’intervento di riforma.
Nel dettaglio, sono stati introdotti nell’impianto codicistico i seguenti illeciti (artt. 518-bis e ss. e 707-bis): furto di beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio di beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o esportazione illecite di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, contraffazione di opere d’arte e l’ipotesi contravvenzionale di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.
Sul piano sanzionatorio, oltre ad un generale inasprimento delle pene già previste, nella prospettiva di tutelare più efficacemente il patrimonio culturale, sono state individuate determinate circostanze aggravanti, comportanti un aumento di pena da un terzo alla metà.
Tali circostanze ricorrono laddove il reato abbia cagionato un danno di rilevante gravità, sia stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili o, infine, laddove sia stato commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
 
Al contempo, tuttavia, sono state previste anche talune circostanze attenuanti, con diminuzione di pena di un terzo quando un reato previsto dal titolo in esame cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità, ed una diminuzione da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Merita ancora di essere segnalata la previsione in tema di confisca, secondo cui il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.
Inoltre, quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.
Peraltro, l’intervento legislativo ha anche riguardato l’art. 240 bis c.p., avendo ampliato il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, ricomprendendovi anche taluni delitti contro il patrimonio culturale.
Sul versante della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, viene esteso l’elenco dei reati c.d. presupposto, mediante l’introduzione di due nuovi articoli.
Con l’inserimento dell’articolo 25-septiesdecies, rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, si prevede, rispettivamente, in relazione:
- all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali), l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.
Inoltre, in caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione nei confronti dell’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
L’art. 25-duodevicies, invece, in tema di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, dispone per delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies), l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
Infine, si prevede che nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applichi la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.