D. Lgs. n. 231 del 2001: l’addebito di responsabilità dell’ente non si fonda sull’estensione della responsabilità individuale al soggetto collettivo



La Suprema Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n. 21640 resa in data 19 maggio 2023, è intervenuta in materia di responsabilità c.d. amministrative delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231 del 2001.
La responsabilità dell’ente, è stato chiarito nel frangente, insorge solo se la “colpa in organizzazione” - requisito indefettibile ai fini dell’imputazione soggettiva dell’illecito (cfr., sul punto, Cassazione, sezione quarta penale, n. 570 dell’11 gennaio 2023) - abbia avuto altresì incidenza causale rispetto alla realizzazione di uno dei reati-presupposto di cui al catalogo normativo.
In particolare, la Cassazione ha sottolineato che  “l'addebito di responsabilità all'ente non si fonda su un'estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell'ente, a fronte dell'obbligo di auto-normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo".
Il nesso tra la colpa di organizzazione e la verificazione dell’evento-reato dovrà pertanto essere stabilito secondo i criteri valutativi tipici della prognosi postuma, dovendo il Giudice sincerarsi del fatto che il comportamento alternativo lecito, dato dallo scrupoloso rispetto del “MOG”, ove idoneo ed efficacemente adottato ed avuto riguardo alla sua concreta attuazione, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello in concreto venuto in essere.
Si esige, quindi, che il reato commesso dalla persona fisica costituisca in effetti la concretizzazione del rischio che la regola cautelare di natura organizzativa / prevenzionale tendeva ad elidere, ovvero quanto meno a ridurre.
La Corte di Cassazione ha in tal modo nuovamente circoscritto il perimetro del vaglio giurisdizionale sui profili di responsabilità “231”, dal quale esula la valutazione globale del sistema di compliance adottato dall’ente, dovendo il relativo accertamento di responsabilità avere ad oggetto, piuttosto, la sussistenza di uno specifica correlazione causale intercorrente tra la riscontrata carenza organizzativa ed il fatto-reato.
Alla responsabilità amministrativa per illecito delle persone giuridiche viene pertanto garantita la propria autonomia strutturale, il che impone di indirizzare il vaglio giurisdizionale verso una scrupolosa analisi del modello organizzativo per verificarne le eventuali carenze.
In assenza di una siffatta verifica, l'eventuale responsabilità del legale rappresentante per reato presupposto non si estende automaticamente alla persona giuridica: “l'addebito di responsabilità dell'ente non si fonda su un'estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale al soggetto collettivo, bensì sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione da parte dell'ente, a fronte dell'obbligo di auto-normazione volta alla prevenzione del rischio di realizzazione di un reato presupposto, secondo lo schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante analisi del modello organizzativo” (così la sentenza in commento).
Sulla base di tali motivazioni la Suprema Corte ha disposto l'annullamento della sentenza gravata con riferimento all’affermazione di responsabilità della persona giuridica.