Dichiarazione infedele ex art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000: limiti alla responsabilità plurisoggettiva dei componenti del CdA in ambito penal-tributario



La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 31017 depositata il 18 luglio 2023, ha preso in esame i profili di responsabilità penal-tributaria ascrivibili ai membri del CdA di una società di capitali che non abbiano sottoscritto la dichiarazione rivelatasi fraudolenta a causa dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che costoro non rispondono del reato in concorso con il componente del CdA sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, salvo che risulti giudizialmente dimostrata la loro conoscenza dell’illecito, nei termini che verranno infra precisati, e la loro mancata attivazione allo scopo di impedire l’utilizzazione delle false fatture ovvero la presentazione della dichiarazione fraudolenta a fini fiscali.
La sentenza in commento trae spunto dal noto orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di legittimità con riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta ed ai profili di responsabilità degli amministratori non muniti di delega.
In tali frangenti, la responsabilità concorsuale degli amministratori sprovvisti di delega in caso di omesso impedimento dell’evento è configurabile solo venga data contestualmente prova sia della loro effettiva conoscenza (se non dei fatti pregiudizievoli, almeno) dei c.d. “segnali di allarme”, ovvero degli indici rivelatori del rischio di verificazione dell’evento medesimo, sia della loro mancata attivazione in funzione impeditiva, riprovevole in quanto consapevole.
La circostanza che la società abbia presentato una dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000, e s.m.i., ovvero che risulti dimostrata la generica partecipazione ad attività di natura gestoria da parte dei membri del CdA non sottoscrittori della dichiarazione, non è pertanto sufficiente a radicarne in via presuntiva la responsabilità plurisoggettiva ed indifferenziata, occorrendo la ricorrenza di elementi probatori più specifici, tali da denotare l’effettiva conoscenza dell’inserimento dei documenti fraudolenti in contabilità, ovvero di indicatori di allerta in tal senso, seguita dalla mancata attivazione dei componenti dei CdA in funzione di garanzia.