Disposta l’amministrazione giudiziaria nei confronti di un istituto di credito: il Tribunale di Milano interviene sul tema dell’agevolazione colposa

Il Tribunale di Milano, sezione autonoma Misure di Prevenzione, con decreto n. 22 reso in data 22 ottobre 2024, ha da ultimo disposto la misura dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lvo. 159/2011 nei confronti di un istituto di credito che avrebbe colposamente agevolato le attività di un sodalizio criminoso, tramite l’erogazione di finanziamenti ad individui legati alla criminalità organizzata.

L’applicazione della misura dell’amministrazione giudiziaria, nella prospettiva recepita dal Tribunale di Milano, ha come presupposto specifico la “ricorrenza di sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale” per determinati delitti, come l’associazione di stampo mafioso.

Per quanto attiene, invece, il profilo soggettivo, esaminato in funzione dell’applicazione della misura, il Tribunale ritiene che “il soggetto terzo deve porre in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di “rimproverabilità colposa”, quindi negligente, imprudente o imperita, senza che ovviamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione”.

Nel caso di specie, dunque, nel corso di una articolata attività di indagine svolta nei confronti di un sodalizio criminoso, sarebbero emersi, nel vaglio del Tribunale, plurimi elementi sintomatici della descritta condotta agevolatoria.

Più in particolare, un soggetto legato alla ‘ndrangheta e tratto in arresto, sarebbe risultato destinatario di importanti finanziamenti elargiti dall’istituto di credito: la concessione di detti finanziamenti, pertanto, sarebbe avvenuta attraverso una gestione giudicata superficiale e sprovveduta, caratterizzata dalla violazione degli obblighi in tema di adeguata verifica del cliente e delle informazioni ad esso relative.
In altri termini, sarebbe in tal modo accertata l’inefficacia dei sistemi di controllo dell’istituto bancario, soprattutto del comparto antiriciclaggio.

Sulla base di questi presupposti, il Tribunale ha disposto l’applicazione della misura, affidando tra il resto all’amministratore il compito di adottare il modello organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001 “idoneo a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe a quelle verificatesi e a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche e alla risoluzione delle criticità”, con ciò sottolineando la rilevanza della compliance “231” nella materia in oggetto.