Novità in tema di compliance in materia ambientale: il D.L. 116/2025


Il Decreto-Legge 116/2025, noto come "DL Terra dei Fuochi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 l'8 agosto 2025, ha introdotto significative modifiche alla normativa nazionale in materia ambientale e, correlativamente, alla disciplina della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la prevenzione degli illeciti ambientali attraverso l'inasprimento delle sanzioni e, in tema di compliance, l'ampliamento del novero dei reati presupposto, dal che consegue la necessità di un adeguamento degli assetti organizzativi degli enti interessati.
In particolare, il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti è stato ampiamente esteso.
L'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 include fattispecie nuove o rimodulate.
In particolare, si segnala l’avvenuta introduzione:
  • 452-septies c.p. (impedimento del controllo)
  • 452-terdecies c.p. (omessa bonifica, ora reato autonomo più severamente sanzionato)
  • 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, configurato con aggravanti per condotte strutturate e reiterate)
  • 255-bis e 255-ter T.U.A. (fattispecie relative all'abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi con rischi per l'ambiente o la salute)
  • 256-bis T.U.A. (combustione illecita di rifiuti, novellato in senso più repressivo)
Sono state inoltre apportate modifiche a fattispecie ricomprese nel D.Lgs. 152/2006, già rientranti nell'elenco dei reati-presupposto: si allude agli artt. 256 (gestione illecita di rifiuti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta registri e formulari) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti).
È stata prevista un'inedita attenuante (disciplinata dal nuovo comma 2-bis dell'art. 25-undecies) che comporta una significativa mitigazione delle sanzioni in caso di commissione colposa dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del T.U.A..
Di estremo rilievo è, inoltre, l’estensione dell'ambito di operatività dell’Amministrazione Giudiziaria, attuata attraverso la modifica all'art. 34 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia - CAM), con ampliamento del catalogo dei reati per i quali è possibile sottoporre ad amministrazione giudiziaria le imprese.
Come sottolineato in esordio, le nuove disposizioni impongono un adeguamento urgente dei Modelli di Organizzazione e Gestione, attraverso le attività tipiche di revisione della mappatura delle aree aziendali a rischio, dei protocolli operativi e di controllo, nonché di rafforzamento delle procedure di verifica e vigilanza interna. Nelle fasi di risk assessment e risk management, sarà cruciale focalizzare l'attenzione sui processi aziendali maggiormente esposti al rischio di illeciti ambientali, quali logistica, produzione, gestione e trattamento dei rifiuti e bonifiche ambientali.
La nuova disciplina pone quindi l’accento sulla centralità della compliance in materia ambientale e sulla crescente responsabilizzazione delle imprese, nel senso dell'adozione di misure preventive adeguate ed efficaci per la tutela dell'ambiente.