Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), attraverso il suo Osservatorio Nazionale D.lgs. 231/2001, ha pubblicato nel mese di giugno 2025 un documento intitolato "Riforma del D.lgs. 231/2001: osservazioni e proposte".
Questo documento si inserisce nel contesto del tavolo tecnico per la riforma del D.lgs. 231/2001 promosso dal Ministero della Giustizia nel 2025, che ha già visto il coinvolgimento di Confindustria.
L'obiettivo è duplice: da un lato, la ricognizione delle direttrici della proposta di riforma e, dall'altro, il suggerimento di spunti di intervento, ritratti dall'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale, dall’angolo visuale della categoria dei dottori commercialisti.
Il documento del CNDCEC analizza le principali criticità del testo vigente e formula alcune indicazioni operative, in prospettiva dir riforma, per un miglioramento complessivo del quadro normativo, improntato a principi di efficienza e coerenza.
Il paper riscontra innanzitutto la crisi della funzione premiale della disciplina, evidenziando come il sistema 231 abbia progressivamente perso la sua funzione originaria di prevenzione e incentivazione, soppiantata da un approccio tendenzialmente solo repressivo e caratterizzato da un utilizzo sproporzionato delle misure cautelari.
Vengono altresì sottolineate le notevoli incertezze applicative, con un’accentuata discrezionalità interpretativa, scaturita dall'insufficienza di criteri normativi vincolanti, nonostante i tentativi della giurisprudenza di legittimità di porvi rimedio, come è avvenuto, ad esempio, per la nozione di "colpa di organizzazione".
Accanto a tali criticità, il documento censura l’irrazionale e disorganica estensione del catalogo dei reati presupposto, che ha incluso fattispecie penalistiche apparentemente estranee alla criminalità d'impresa.
In ottica di riforma, il paper sottolinea l'opportunità di prevedere forme di esonero per le PMI e microimprese, attraverso un approccio caratterizzato da proporzionalità regolata, con modelli semplificati e contenuti minimi differenziati per settore, rischiosità e dimensioni, coerentemente con i principi di equità e proporzionalità.
Sempre in prospettiva de iure condendo, in materia di responsabilità 231 e Gruppi Societari, si formula l’invito al Legislatore di accedere ad una declinazione normativa dei presupposti di responsabilità della holding in caso di reato commesso nell'ambito di una società controllata, in funzione di certezza e prevedibilità del diritto e per evitare forme di responsabilizzazioni basate su criteri discrezionalmente individuati dalla giurisprudenza.
Ancora, si pone l’accento sulla necessità di valorizzare condotte virtuose (collaborazione processuale attiva, misure di bonifica post delictum) e di introdurre l'istituto della "messa alla prova" per gli enti, sul modello dei Deferred Prosecution Agreements statunitensi, purchè accompagnate da meccanismi di verifica oggettiva delle condotte riparatorie.
Il documento tocca ulteriori aspetti significativi della disciplina 231: dalla necessità di un ripensamento del principio di ne bis in idem sostanziale nel segno di un maggior coordinamento tra le giurisdizioni, alla previsione di soglie minime di gravità per i reati presupposto, all’introduzione dell’Istituto della “Messa alla Prova” per gli Enti, alla necessità di revisione dell’istituto della prescrizione.
Sotto diverso profilo, in tema di Organismo di Vigilanza (OdV) , viene proposto l’inserimento nel D. Lgs. 231/2001 di una disciplina specifica dell'OdV che ne definisca i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, la composizione minima, le funzioni obbligatorie, la responsabilità in caso di omessa vigilanza e le tutele da ritorsioni interne.
Infine, si suggerisce l’adozione di un meccanismo di valorizzazione della "storia aziendale" dell'ente in termini di compliance sostanziale, sotto forma di "crediti di legalità organizzativa", basati su indicatori oggettivi come la durata e l'aggiornamento dei MOG, gli audit positivi, le condotte correttive adottate, gli investimenti in formazione e cultura della legalità, e la gestione virtuosa delle segnalazioni.
Il riconoscimento di una "meritevolezza organizzativa" premiale anche in sede sanzionatoria o cautelare, si legge, avrebbe il pregio di incentivare la compliance reale e non meramente difensiva, e favorendo la concorrenza virtuosa tra imprese. Questi crediti potrebbero influenzare la determinazione della sanzione pecuniaria, l'accesso a istituti deflattivi o la selezione negli appalti pubblici.
Le proposte del CNDCEC mirano, insomma, a una riforma sistemica e coerente del D.lgs. 231/2001, che rafforzi la funzione preventiva e premiale del Decreto, tuteli l’efficienza delle imprese e assicuri il rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali.
In tale ottica, una riforma efficace dovrebbe conciliare esigenze di efficienza economica, certezza giuridica e tutela dei valori costituzionali, inducendo gli enti non solo a prevenire, ma anche a collaborare, restituendo alla disciplina 231 il suo ruolo originario di leva di governance e responsabilità sociale dell’impresa, e non solo di strumento repressivo.