Si segnala la Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 29 luglio 2025, relativa a pratiche commerciali scorrette da parte di un rilevante player del settore dell’alta moda, concernenti dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale, risultate non veritiere e idonee a influenzare le decisioni commerciali dei consumatori.
La pratica commerciale contestata riguarda alcune dichiarazioni ricomprese nel Codice Etico", nel sito web, nei bilanci di sostenibilità ed in uno specifico statement in materia di tutela del lavoro, anche rispetto alla propria catena di fornitura.
L'AGCM ha ritenuto che tali dichiarazioni siano state rese in modo non veritiero, a fronte delle informazioni acquisite nell’ambito di una procedura di Amministrazione Giudiziaria, disposta dal Tribunale di Milano, per la durata di un anno, "limitatamente ai rapporti con le imprese fornitrici", basandosi su "sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche […] abbia carattere ausiliario e agevolatorio rispetto all’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misure di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: […] intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p.".
La base della contestazione mossa da AGCM consiste, pertanto, nella riscontrata irregolarità della catena di fornitura, avuto riguardo al fatto che, contrariamente alle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale rilasciate dall’’operatore economico, le indagini hanno rivelato che quest’ultimo avrebbe affidato, direttamente o indirettamente, la produzione di alcuni articoli a opifici (anche abusivi) che impiegavano manodopera con salari inadeguati, orari di lavoro eccessivi e condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti.
L'AGCM, in specie, ha ritenuto la condotta di "particolare gravità", tra il resto per le seguenti circostanze:
- l'enfasi attribuita alle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale.
- le strutture aziendali sottodimensionate rispetto all'ampiezza della filiera.
- la natura delle irregolarità riscontrate (rimozione dispositivi di sicurezza, insalubrità, manodopera in nero/irregolare).
- la mancata adozione di misure correttive chiare e la reticenza sulle gravi irregolarità.
L'AGCM ha pertanto deliberato che la pratica commerciale descritta costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice del consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione.
La sanzione amministrativa pecuniaria è stata determinata in 5.000.000 €, importo ridotto a 3.500.000 € in considerazione del fatto che l’operatore economico, successivamente ai fatti contestati, si è "proficuamente attivato" per adeguarsi al piano prescrizionale dell'Amministratore Giudiziario, concludendo positivamente e in anticipo la procedura. Questo ha "ridimensiona[to] in parte l’ingannevolezza delle dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale" rendendo la realtà industriale più rispondente all'impegno espresso.