Con la sentenza del 25 settembre 2025 nel caso Isaia e altri c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) è tornata a pronunciarsi sulla confisca di prevenzione italiana, segnando un punto di svolta significativo: pur ribadendo la compatibilità in astratto dell’istituto con la Convenzione, la Corte ha per la prima volta accertato una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (“Protezione della proprietà”) in materia di misure di prevenzione patrimoniali. La decisione ha qualificato la confisca applicata nel caso di specie come “arbitraria e manifestamente irragionevole”, inviando un monito severo ai giudici nazionali contro l’uso di automatismi presuntivi basati sulla sola sproporzione patrimoniale.
La Corte EDU, in linea con la sua giurisprudenza consolidata e con quella della Corte costituzionale italiana, ha confermato che la confisca di prevenzione prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 non ha natura punitiva, ma persegue una finalità essenzialmente ripristinatoria: l’obiettivo è quello di neutralizzare gli effetti economici dell’illecito e contrastare l’arricchimento ingiustificato, sottraendo i profitti illeciti a chi ne ha beneficiato. Di conseguenza, la misura non rientra nell’ambito delle garanzie penali degli artt. 6 e 7 CEDU, ma è soggetta ai vincoli dell’art. 1 del Protocollo n. 1, che tutela il diritto di proprietà. Qualsiasi ingerenza in tale diritto è legittima solo se soddisfa tre condizioni cumulative:
- legalità: deve essere prevista dalla legge, la quale deve essere accessibile e prevedibile nelle sue conseguenze;
- fine legittimo: deve perseguire un interesse generale;
- proporzionalità: deve mantenere un “giusto equilibrio” tra l’interesse generale e i diritti fondamentali dell’individuo, senza imporre un onere eccessivo a carico del soggetto interessato.
La sentenza Isaia, richiamando anche il precedente Garofalo c. Italia, ha delineato con precisione i requisiti che rendono una confisca “senza condanna” proporzionata e, quindi, compatibile con la Convenzione:
- collegamento con reati gravi: la misura deve trovare fondamento nella commissione, o nel sospetto di commissione, di reati gravi e idonei a generare un significativo arricchimento illecito, come il traffico di stupefacenti, la corruzione o reati di criminalità organizzata;
- nesso tra beni e attività illecita: è indispensabile che le autorità nazionali accertino, anche in via presuntiva ma con argomentazioni specifiche, un nesso tra i beni da confiscare e l’attività illecita del proposto. La Corte ha chiarito che non è sufficiente il mero rilievo della sproporzione tra il valore dei beni e i redditi leciti, ma anzi i giudici devono dimostrare con una motivazione ragionevole che i beni possano costituire il provento di condotte delittuose;
- correlazione temporale: la giurisprudenza, sia nazionale che europea, sottolinea l’importanza della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto. Un notevole intervallo di tempo tra il presunto arricchimento e la misura ablativa rende la presunzione di illecita provenienza più debole e impone alle autorità un onere probatorio più rigoroso: infatti, come affermato dalla Corte costituzionale, la presunzione di illecito acquisto ha senso solo se si può ragionevolmente ipotizzare che i beni siano frutto delle attività criminose in cui il soggetto era impegnato all'’epoca della loro acquisizione;
- garanzie procedurali e onere della prova: sebbene sia ammesso uno standard probatorio meno rigoroso rispetto a quello penale (“più probabile che non”), questo non può tradursi in un sacrificio eccessivo dei diritti della difesa. L’interessato deve avere un’equa opportunità di opporsi alla misura, fornendo una spiegazione plausibile sulla provenienza lecita dei beni;
- confisca nei confronti di terzi: la misura può estendersi a terzi (familiari, prestanome) se vi sono elementi per presumere un’intestazione fittizia; tuttavia, anche in questi casi, la presunzione non può basarsi esclusivamente sulla sproporzione patrimoniale del terzo, ma richiede una valutazione concreta del collegamento tra i beni e l’attività illecita del proposto.
Nel caso di specie, la Corte EDU ha riscontrato gravi carenze motivazionali nelle decisioni dei giudici italiani, che hanno portato a una violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU. In primo luogo, il giudizio di pericolosità si basava su reati contro il patrimonio commessi prevalentemente tra il 1980 e il 1998: i giudici nazionali non avevano considerato che molti di questi erano solo tentati (quindi privi di profitto), che in altri casi i proventi erano già stati confiscati in sede penale o che l’imputato aveva risarcito il danno. Mancava, quindi, la premessa fondamentale di un effettivo arricchimento illecito. In secondo luogo, i beni confiscati erano stati acquistati tra il 2010 e il 2018, ovvero molti anni dopo la cessazione del periodo di pericolosità (1980-2008) e a distanza di oltre un decennio dall’ultimo reato astrattamente produttivo di profitto (1998): i giudici italiani si sono limitati a constatare la sproporzione, senza offrire alcuna dimostrazione del nesso tra i beni e la risalente attività delittuosa, violando così anche i principi consolidati della giurisprudenza interna. In terzo luogo, la confisca ha colpito beni intestati alla moglie e al figlio del proposto: i giudici si sono limitati a rilevare l’incapienza dei loro redditi leciti, senza spiegare perché i beni fossero da considerarsi nella disponibilità effettiva del proposto, né accertando alcun legame con la sua attività illecita. La Corte ha concluso che tali carenze motivazionali erano “così gravi e manifestamente incompatibili con le limitazioni e le garanzie previste dal diritto interno” da rendere la misura arbitraria e irragionevole.
La pronuncia Isaia c. Italia rappresenta un importante passo in avanti sul piano delle garanzie, destinato ad incidere sulla prassi applicativa delle misure di prevenzione patrimoniali: il messaggio principale è che la formula “pericolosità + sproporzione = confisca” non è sufficiente. È necessario un quid pluris: un accertamento concreto e individualizzato che dimostri, con un grado di probabilità ragionevole, il collegamento tra i beni e un’attività illecita capace di generare profitti. La sentenza funge da monito contro le “scorciatoie presuntive”, sollecitando i giudici nazionali ad un’applicazione più rigorosa dei principi di proporzionalità e della correlazione temporale, a tutela del diritto di proprietà garantito dalla Convenzione.