Frode in materia di Superbonus: l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite



Con le ordinanze numero 37421/2025 e numero 37423/2025, la Seconda Sezione Penale aveva rimesso alle Sezioni Unite due questioni cruciali in merito alla qualificazione giuridica delle condotte fraudolente relative ai crediti d'imposta del "Superbonus 110%".
Era stato richiesto un intervento chiarificatore per stabilire, in primo luogo, se la creazione di crediti d'imposta fittizi, basati su fatture per operazioni inesistenti, dovesse essere inquadrata nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) o in quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). In secondo luogo, nell'ipotesi di inquadramento in termini di truffa aggravata, il quesito mirava a stabilire il momento consumativo del reato, ovvero se esso si perfezioni con la mera creazione e cessione del credito fittizio o solo con l'effettiva compensazione o riscossione da parte del cessionario.
Più precisamente, il quesito rimesso alle Sezioni Unite era il seguente: 

(1) Se, nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di conto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;

(2) Se, nell’ipotesi in cui la condotta sopra descritta sia da definire giuridicamente ai sensi degli artt. 640 e 640-bis cod. pen., essa integri il reato in forma consumata ovvero in forma tentata.

All’esito dell’udienza del 27 febbraio 2026, le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti soluzioni:

(1) La condotta è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.;

(2) essa integra il reato in forma consumata.