Covid-19, legislazione emergenziale e sospensione della prescrizione: le più recenti pronunce di legittimità in attesa della Corte costituzionale


Il 24 settembre 2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rinviato all’udienza, oramai prossima, del 26 novembre 2020 la propria decisione con riferimento a due  questioni giuridiche, una delle quali relativa al disposto di cui all’art. 83, comma 3-bis, D.L. n. 18 del 2020 (convertito in L. n. 27 del 2020) in tema di sospensione della prescrizione.

Il differimento dell’udienza è stato disposto in funzione del fatto che risulta già calendarizzata per la data del 18 novembre 2020 l’udienza di discussione innanzi alla Corte costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 comma 4 D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “(…) nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale (…)”.

In particolare, il 24 settembre scorso le SS.UU. avrebbero dovuto trattare - accanto ad altra tematica che qui non rileva (“Se la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen., sia o meno applicabile al convivente more uxorio”) - la seguente questione giuridica: “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”.

Infatti, a seguito di segnalazione da parte dell’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della I Sezione Penale della Corte di Cassazione della sussistenza di una “(…) questione interpretativa sulla sospensione del termine di prescrizione in relazione ai procedimenti oggetto di rinvio a seguito delle disposizione normative dettate per regolare il periodo dell’emergenza sanitaria (…)“ ritenuta “(…) di speciale importanza riguardando il computo del termine di prescrizione dei reati (…)”, in data 22 luglio 2020 il tema era stato devoluto alla valutazione delle Sezioni Unite penali con conseguente fissazione dell’udienza di trattazione per il giorno settembre 2020.

Ricordiamo che il giudizio di legittimità costituzionale sul quarto comma dell’art. 83 si è originato in conseguenza delle ordinanze n. 1 e 2 del 25 maggio 2020 del Tribunale di Siena, delle due ordinanze del 27 maggio 2020 del Tribunale di Spoleto, dell’ordinanza del 18 giugno 2020 del Tribunale di Roma e l’ordinanza del Tribunale di Crotone del 19 giugno 2020, provvedimenti che pongono in dubbio la compatibilità costituzionale della normativa emergenziale rispetto al principio di irretroattività della legge penale.

Di diverso avviso è la Sezione III penale della Corte di Cassazione, che all’udienza del 2 luglio 2020 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale “(…) relativamente alla sospensione della prescrizione nel periodo in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 della stessa norma (…)” poiché “(…) non viola il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospensione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, proporzionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile (…)” (Cassazione penale, Sezione III, 17 luglio 2020, n. 21367).

Tale ultimo orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Sezione IIII della Corte di legittimità, che ha riaffermato il principio per cui “(…) la sospensione del corso della prescrizione nel presente caso non è il frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato ascritto (…) ma è la conseguenza, derivante dalla ordinaria applicazione dell'art. 159 c.p., comma 1, della intervenuta sospensione del processo a suo carico deve affermarsi la manifesta infondatezza della questione (…)” (Cassazione penale, Sezione III, 9 settembre 2020, n. 25433).

La Sezione III penale, in altri termini, assume che il combinato disposto degli artt. 83 comma 4 D.L. n. 18/2020, e 36 comma 2 D.L. n. 23/2020, concretizzi una delle ipotesi richiamate dall’art. 159 comma 1 c.p., laddove è previsto che “(…) il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge (…)”.

Con una più recente pronuncia, la Sezione V della Cassazione penale in data 17 settembre 2020 ha delimitato il perimetro di applicazione della disciplina della c.d. "emergenza Covid-19” con riferimento ai processi con udienza ricadente nella prima fase emergenziale, specificando che “(…) attraverso il rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e la sospensione "assoluta" di tutti i termini processuali (compresi quelli generalmente estranei ad altre tipologie di sospensione), il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court il procedimento penale, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo (compreso) al 11 maggio 2020. (…)”, pertanto, il procedimento ricadente nella prima fase “(…) e rinviato di ufficio, ai sensi dell'art. 83, comma 1, a "nuovo ruolo" e preventivato a data successiva al 30 giugno - non può beneficiare, in aggiunta ai 64 giorni, anche della ulteriore sospensione collegata al secondo periodo: il dato testuale dell'art. 83, comma 9 è insuperabile laddove pone l'effetto sospensivo in rapporto di necessaria ed esclusiva correlazione con il rinvio dell'udienza penale fissata nel "secondo periodo", senza contemplare altra eventualità (…)” (Cassazione penale, Sezione V, 17 settembre 2020, n. 26215).